CERTIFICAZIONE UNICA 2020

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

27 Feb 2020

Tutte le associazioni che nel corso del 2019 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, compensi per prestazioni occasionali, corrispettivi per contratti d’appalto devono provvedere alla compilazione, consegna ed invio telematico della Certificazione Unica 2019 (CU 2018), pena sanzioni amministrative.

La CU deve essere consegnata al professionista/collaboratore ed inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2020.

I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2020 (CU), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico”, entro il 31 marzo, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”, deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2020.