Precisazioni sull’Applicazione delle ordinanze della Presidente della Regione Umbria 65/2020 e 68/2020.

Precisazioni sull’Applicazione delle ordinanze della Presidente della Regione Umbria 65/2020 e 68/2020.

2 Nov 2020

Confermata la sospensione di riunioni assembleari in presenza da parte delle associazioni

 

Si segnala quanto inserito nella parte Articolo 4 comma 1 ordinanza 68/2020

“I contenuti dell’ordinanza della Presidente della Regione n. 68/2020 sono inseriti in un quadro normativo di contrasto all’emergenza sanitaria, rafforzato dal DPCM 24 ottobre 2020 riguardano un’ampia serie di attività di carattere ricreativo e culturale di socializzazione realizzate in presenza da associazioni, dai circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, pro loco ecc., qualunque sia la natura e qualificazione giuridica degli stessi. Rientrano tra le attività sospese quelle riconducibili a molteplici contesti e settori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: teatro, danza, arti figurative, musica, giochi di società, gestione del tempo libero, biliardo, carte, circoli sommelier, scout, feste storiche e tradizionali, pro-loco, supporto genitoriale, didattico e comunque ogni altra attività di relazione interpersonale che avvenga in luoghi chiusi o aperti con più partecipanti. Tale indicazione deve ritenersi prescrittiva anche in relazione alle attività commerciali esercitate dai medesimi soggetti come nel caso della somministrazione di alimenti e bevande effettuate a favore di soci o da frequentatori occasionali così come precisato della circolare del Ministero dell’Interno sopra citata.

Questa ulteriore limitazione, che supera il disposto dell’articolo 4 dell’Ordinanza 68/2020, si estende anche a tutte le altre eventuali attività commerciali dirette a soggetti esterni ad associazioni o circoli. Quanto sopra con l’evidente finalità di impedire assembramenti, contatti, relazioni interpersonali che coinvolgano una molteplicità di persone in quanto tali non essenziali, alla luce della situazione legata all’emergenza sanitaria in corso. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle attività dei medesimi soggetti qualora siano regolate da formali atti amministrativi stipulati con aziende sanitarie, comuni, zone sociali, fondazioni ed aziende di servizi alla persona ed altri soggetti pubblici, afferenti la sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona riferiti a particolari categorie di beneficiari. In ordine alla possibilità di tenere in presenza riunioni assembleari da parte delle associazioni, nell’ambito dei principi generali dettati dal D.L. 16 maggio 2020 n. 33, dal DPCM 24 ott. 2020 e del più specifico rispetto del divieto di assembramento ribadito da tutte le norme regionali e nazionali, le stesse continuano ad essere sospese.”

 

Ordinanza Regione Umbria n.68 del 23 ottobre 2020

Ordinanza Regione Umbria n.65 del 19 ottobre 2020
– Allegato 1 all’ordinanza n. 65 del 19 ottobre 2020