Regole e Chiarimenti per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Regole e Chiarimenti per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

13 Lug 2026

La nota del Ministero risponde ad alcuni quesiti fondamentali inviati dall’Ordine dei Commercialisti per fare chiarezza sulla gestione quotidiana degli enti, sul ruolo dei soci e sui rapporti con il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

1. Controllo dei libri sociali: cosa possono vedere i soci?

  • Il principio: Tutti gli iscritti a un ente del Terzo Settore hanno il diritto democratico e inviolabile di esaminare i registri e i verbali dell’associazione (i cosiddetti “libri sociali”). Gli statuti non possono mai vietare del tutto questo accesso.

  • I limiti: Questo diritto non è però infinito. Deve essere usato con correttezza, senza bloccare il lavoro degli uffici con richieste troppo generiche.

  • Eccezioni per la privacy: L’ente può oscurare o limitare alcune parti per proteggere i singoli, ad esempio:

    • Dati troppo personali dei soci (indirizzi di casa, ecc.).

    • Informazioni sanitarie o mediche (se l’ente ha deliberato aiuti economici per curare un socio).

    • Dettagli coperti da segreto legati a indagini penali segnalate dall’organo di controllo.

2. Amministratori e Volontari: chi è chi?

  • Cariche sociali e volontariato: Chi copre un ruolo formale di vertice (es. consigliere o amministratore) può essere considerato un volontario, a patto che svolga l’attività in modo del tutto gratuito e disinteressato.

  • Tre regole d’oro da ricordare:

    1. Il volontario non può ricevere alcun compenso economico o vantaggio indiretto.

    2. Nello stesso ente non si può essere contemporaneamente volontari e lavoratori retribuiti.

    3. L’ente deve sempre assicurare i propri volontari contro infortuni, malattie e responsabilità verso terzi, anche se l’aiuto è solo occasionale.

  • L’aiuto occasionale delle assemblee: Se un socio aiuta solo una volta all’anno (es. fa il segretario per scrivere il verbale dell’assemblea di bilancio), non è considerato un “volontario formale”. Questa deroga serve a non far pagare all’ente i costi dell’assicurazione obbligatoria per piccoli aiuti sporadici.

3. Stipendi e Compensi agli Amministratori

Nelle ODV (Organizzazioni di Volontariato) le cariche dei membri del direttivo devono essere sempre gratuite per legge (possono essere pagati solo i revisori dei conti professionisti). Per tutti gli altri ETS (come le APS), l’assemblea può decidere di pagare un compenso agli amministratori, a patto che lo statuto non lo vieti espressamente e che la cifra sia proporzionata e rispetti il divieto di spartirsi gli utili dell’associazione.

4. I Membri Supplenti nei controlli societari

Se uno statuto prevede la figura dei “revisori supplenti” per l’organo di controllo (utili in caso di dimissioni del titolare), questi non devono essere iscritti subito nel portale del RUNTS. Nel RUNTS vanno inseriti solo i membri effettivi in carica. Il supplente verrà registrato solo nel momento esatto in cui subentrerà ufficialmente sostituendo il titolare. Al momento del voto, però, i supplenti devono già possedere tutti i titoli professionali richiesti per legge.

5. Delegare un commercialista o un consulente per il RUNTS

I presidenti e i legali rappresentanti degli ETS possono delegare formalmente un professionista terzo o la propria rete associativa per inserire i dati o depositare i bilanci sul portale del RUNTS.

  • La responsabilità: Se il delegato dimentica o ritarda l’invio dei documenti entro i tempi previsti, la multa formale dello Stato arriverà comunque agli amministratori dell’ente. L’associazione potrà poi rivalersi privatamente sul professionista per il danno subito, ma per gli uffici del RUNTS i responsabili restano i vertici dell’ente.

ALLEGATO: Nota Integrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali