Terzo Settore e principio di gratuità: la Cassazione si pronuncia sul compenso ai professionisti associati

Terzo Settore e principio di gratuità: la Cassazione si pronuncia sul compenso ai professionisti associati

6 Lug 2026

Il principio di gratuità che fonda l’attività delle organizzazioni di volontariato torna al centro del dibattito giuridico. Con l’ordinanza n. 16985 della Sezione II, pubblicata il 30 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di compenso avanzata da un professionista nei confronti di un’organizzazione di volontariato per lo sviluppo di un logo e la realizzazione del sito internet istituzionale dell’ente.

La pronuncia dei giudici di legittimità conferma la centralità e la tenuta del principio di gratuità all’interno del Terzo Settore, ma offre al contempo importanti spunti di riflessione legati alla concreta ricostruzione del rapporto tra l’esperto e l’associazione.

I fatti e la ricostruzione del rapporto

Il caso in esame riguardava un professionista che, dopo aver aderito formalmente all’associazione in qualità di socio, aveva messo a disposizione le proprie competenze tecniche per la creazione della veste grafica e della piattaforma web del sodalizio. Successivamente, lo stesso aveva richiesto il pagamento di una parcella per le prestazioni svolte.

La Suprema Corte ha respinto la domanda risarcitoria, basando la decisione su tre elementi cardine emersi durante le fasi di merito:

  • L’adesione formale all’associazione: L’attività era stata prestata da un soggetto che rivestiva la qualifica di socio, elemento che fa presumere la natura spontanea e solidaristica del contributo, salvo prova contraria.

  • L’assenza di un incarico oneroso preventivo: Al momento del conferimento dell’attività, non era stato sottoscritto alcun contratto né era stata pattuita una forma di remunerazione tra le parti.

  • La determinazione unilaterale: La richiesta economica e la quantificazione del compenso erano state stabilite unilateralmente dal professionista solo in un momento successivo al completamento dei lavori.

Le implicazioni per gli Enti del Terzo Settore

L’ordinanza della Cassazione ribadisce che le prestazioni fornite dai soci all’interno di un’organizzazione di volontariato si presumono, per legge, gratuite e mosse da finalità di solidarietà sociale. Qualora un ente intenda avvalersi di un socio in qualità di professionista esterno a titolo oneroso – nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dal Codice del Terzo Settore – è fondamentale che tale rapporto venga disciplinato preventivamente.

La pronuncia evidenzia l’importanza, per le associazioni e per i professionisti stessi, di formalizzare ex ante la natura degli incarichi tecnici o specialistici. In assenza di un chiaro mandato oneroso preventivo, l’apporto del socio viene ricondotto alla sfera del volontariato, escludendo il diritto a rivendicazioni economiche successive.